L'analisi dell'emendamento in questione e della discussione avvenuta in commissione, che ha poi portato all'abbandono dello stesso, mi ha convinto che a volte le mail che girano, anche se presentano situazioni esecrabili e scandalose, vanno sempre prese con le molle.
Vi riporto gli elementi piu' significativi, poi decidete voi cosa pensare e se diffondere o meno.
Primo: nell'emendamento 1.707, nell'articolo del Codice Penale 609-quater e nella discussione, non si parla di "violenza", ma di "atti sessuali".
Secondo: ci sono due variabili in gioco: la gravità o meno degli atti (il C.P. prevede aggravanti ed attenuanti) e l'età delle persone coinvolte. Il Codice Penale (art.380 e 609-bis) prevede l'arresto obbligatorio nel caso di atti sessuali imposti con violenza nel caso la vittima sia maggiorenne, esclusi i casi di "minore gravità". Ugualmente, prevede l'arresto se la vittima è minorenne, ma in questo caso non esclude la "minore gravità". L'emendamento in questione voleva introdurre questo caso, per armonizzare la legge. Dietro a tutto questo c'è la possibilità che atti sessuali, anche senza violenza, cioè tra consenzienti, compiuti tra minorenni, comportino l'arresto obbligatorio: questo mi sembra sinceramente eccessivo.
Del resto questa lettura è anche confermata dall'intervento in Commissione Giustizia del Sen.Casson, del PD, cosi' verbalizzato: "l'intervento del senatore CASSON (PD), il quale ritiene che il problema che ha determinato la presentazione dell'emendamento, e cioè la necessità di evitare l'arresto obbligatorio in caso di rapporti fra adolescenti ..." e successivamente anche da altri del PD: "Dopo interventi della senatrice DELLA MONICA (PD) e del senatore CASSON (PD), i quali ritengono che il problema possa essere meglio affrontato intervenendo sul codice penale, la senatrice FINOCCHIARO (PD) osserva come, per quanto riguarda l'articolo 609-bis, la questione della minore gravità si riferisce essenzialmente alla condotta del reato, e di fatto si ricollega alla caduta della distinzione fra due diversi tipi di reato a seconda che si fosse consumata o meno la congiunzione carnale, distinzione che ricorreva prima della riforma del 1996, con i reati rispettivamente puniti dagli abrogati articoli 519 e 521 del codice penale. Nel caso però dell'articolo 609-quater questo problema si sovrappone a quello dell'età dei soggetti coinvolti e della necessità di non criminalizzare i rapporti fra adolescenti, problema che all'epoca venne risolto in maniera probabilmente insoddisfacente e poco elastica; del resto non è solo in questa circostanza che ella si è posta il problema di come modificare il terzo comma dell'articolo 609-quater, una questione certamente di non facile soluzione".
Non voglio fare sconti a nessuno, nè salvare alcuna parte di un Disegno di Legge ingiusto e liberticida: chi mi conosce sa cosa io pensi di questo governo e di questa maggioranza (e chi non mi conosce, basta che sfogli questo blog). Mi pare pero' pretestuoso e falso voler attribuire ai senatori che hanno sottoscritto questo emendamento (ripeto, poi cancellato, in attesa di rivedere il codice penale) cose che non hanno mai detto. Nessuna battaglia quindi tra i giusti e una banda di pedofili incalliti, ma semplicemente un dibattito parlamentare aperto, pubblico e, soprattutto, ragionevole, che ha condotto ad affrontare in maniera piu' organica una possibile mancanza della legge esistente.
Il mio consiglio di cuore: prima di divulgare mail anonime e senza riferimenti, documentiamoci. Ce lo chiede quell'amore per la Verità che ci deve contraddistinguere. Diffondere falsi allarmi e menzogne ci rende uguali a quelli che vogliamo contrastare.
Nel seguito vi riporto:
- la mail in questione (qui sotto)
- il link alla discussione sull'emendamento in Senato
- il link all'emendamento
- l'articolo 609-bis e seguenti
- un sito che aveva già approfondito l'argomento (con beneficio d'inventario, non so chi ne sia l'autore)
- il sito di Paolo Attivissimo, specializzato in smascheramento di "bufale" (questo è sempre utilissimo).
Oggetto: I: VIOLENZA SESSUALE "LIEVE" AI MINORI: ECCO I NOMI DEI SENATORI FIRMATARI
Si erano inventati un emendamento proprio carino.
Zitti zitti, nel disegno di legge sulle intercettazioni avevano infilato l'emendamento 1.707, quello che introduceva il termine di "Violenza sessuale di lieve entità" nei confronti di minori.
Firmatari, alcuni senatori di Pdl e Lega che proponevano l'abolizione dell'obbligo di arresto in flagranza nei casi di violenza sessuale nei confronti di minori, se - appunto - di "minore entità".
Senza peraltro specificare come si svolgesse, in pratica, una violenza sessuale "di lieve entità" nei confronti di un bambino.
Dopo la denuncia del Partito Democratico, nel Centrodestra c'è stato il fuggi-fuggi, il "ma non lo sapevo", il "non avevo capito", il "non pensavo che fosse proprio così" uniti all'inevitabile berlusconiano "ci avete frainteso".
Poi, finalmente, un deputato del Pd ha scoperto i firmatari dell'emendamento 1707.
Annotateli bene:
sen. Maurizio Gasparri (Pdl), sen. Federico Bricolo (Lega Nord Padania), sen. Gaetano Quagliariello (Pdl), sen. Roberto Centaro (Pdl), sen. Filippo Berselli (Pdl), sen. Sandro Mazzatorta (Lega Nord Padania) e il sen. Sergio Divina (Lega Nord Padania).
Per la cronaca, il sen. Bricolo era colui che proponeva il "carcere per chi rimuove un crocifisso da un edificio pubblico" (ma non per chi palpeggia o mette un dito dentro ad una bambina); il sen. Berselli è colui che ha dichiarato "di essere stato iniziato al sesso da una prostituta" (e da qui si capisce molto...); il sen. Mazzatorta ha cercato di introdurre nel nostro ordinamento vari "emendamenti per impedire i matrimoni misti"; mentre il sen Divina è divenuto celebre per aver pubblicamente detto che "i trentini sono come cani ringhiosi
e che capiscono solo la logica del bastone" (citazione di una frase di Mussolini).
...e ora votateli gente!
5 commenti:
solo un piccolo contributo alla discussione:
il punto delle attività sessuali fra minorenni mi sembra un pretesto sbagliato:
vedi art. 609-quater del CP:
"...
Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni."
il 609-bis parla di "violenza sessuale" e quindi sono permessi gli "atti sessuali" (609-quater) fra minorenni (con la ragionevole limitazione sulla differenza di età).
a mio giudizio, maggiorenni o minorenni che siano, è però il concetto stesso di "violenza sessuale di lieve entità" che non regge e che andrebbe punita comunque, anche e soprattutto con l'arresto in flagranza di reato (di questo stiamo parlando).
quindi semmai la legge andava "armonizzata" in un senso di inasprimento delle pene (arresto immediato per TUTTI i violentatori sessuali) e non alleggerendo la posizione di chi violenta i minori (anche se solo in maniera presunta per la differenza di età).
o no?
non dimentichiamo poi che secondo l'art. 609-quater "the age of consent" in Italia è 14 anni, non 18!
quindi stiamo parlando di minori di 14 anni non di "minorenni" ...
bambini...
come può esistere una "lieve" violenza su un bambino?
le conseguenze psicologiche di un atto sessuale saranno comunque molto gravi.
L'articolo 609-quater dice "al di fuori delle ipotesi previste" dal 609-bis, cioe' vuol dire: senza violenza, minaccia o abuso di autorità, oppure non abusando di condizioni di inferiorità o sostituendosi ad altra persona. Infatti, il 609-quater è intitolato "Atti sessuali", mentre il 609-bis e' "violenza sessuale". In altre parole: se uno fa sesso con una tredicenne consenziente viene arrestato in flagrante. Ora, fermo restando che se avessi una figlia tredicenne che va in giro a fare sesso non mi piacerebbe di sicuro, direi che è un caso ben diverso da chi abusa di minori in maniera violenta o con l'inganno, per i quali non ci deve essere nessuno sconto. Poi ci sono le aggravanti se il minore ha meno di 10 anni (e anche su questo niente da dire).
In tutto questo, per me, ci sono due punti anomali: voler "armonizzare la legge" in un DDL che non c'entra 'na mazza col Codice di Procedura Penale (che si intervenga su quello, ciumbia!), secondo che nascano catene di santantonio con mail anonime e non documentate.
Grazie comunque, Felix, per i commenti
ciao
scusate, non capisco: come fa una tredicenne ad essere consenziente? non ha capacità psichiche e/o morali tali da esprimere consenso per tali atti
x Giovanni, una tredicenne come una sedicenne e via dicendo può decidere di come disporre del proprio corpo , il fatto , come dici tu che non abbia capacità psichiche e/o morali per esprimere consenso..... perchè a 20 anni queste caratteristiche si sviluppano improvvisamente mentre prima sono tutte/i ebeti ???? no il fatto primario è che le violenze sia sessuali che psichiche dovrebbero sempre essere punite, anche perchè alla fine sarà un uomo , inteso come specie e non come sesso, a decidere ciò ceh è lieve o grave in una violenza ... troppo soggettiva come ipotesi, la differenza deve sempre essere tra rapporto sessuale, e violenza sessuale o carnale , la prima potrebbe comunque derivare da un sentimento qualsivoglia sia l'età de soggetti, la seconda è e semère resterà un abuso...... la pena per questi soggetti? il carcere no, li chiudiamo in uno stanzino con 7/8 mamme di bambini che hanno subito violenze e armati di una lametta da barba a doppio taglio, vi ricordate quelle vecchie... ceh tagliavano come demoni? se ne esce vivo ha espiato la propria colpa se no pazianza!!!!!!!!!!!!!!
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