domenica 30 ottobre 2016

Referendum Costituzionale: 11. Cambiare tutto perchè non cambi niente

Una riforma conservatrice, che non fa altro che costituzionalizzare quanto avviene da anni: il predominio dell’Esecutivo sul Parlamento.
Da vent’anni, infatti, le Camere sono ridotte ad un ruolo marginale nel confronto politico e schiacciate dall’abuso della decretazione d’urgenza e dei maxiemendamenti, dall’uso continuo e strumentale della fiducia, dal contingentamento dei tempi di discussione. Il Parlamento come luogo di rappresentanza, di confronto e di mediazione di interessi reali è ridotto al regno della formalità procedurale (per di più strozzata e velocizzata).

 La marginalizzazione del Parlamento 

Le statistiche ci dicono che:
– su 10 atti che diventano legge, 8 sono di iniziativa del Governo e solo 2 del Parlamento;
– le leggi di iniziativa parlamentare necessitano del triplo del tempo rispetto ai provvedimenti di iniziativa governativa: 233 giorni contro 109 nell’attuale legislatura
– le iniziative del Governo hanno una percentuale di successo molto più alta rispetto a quelle dei parlamentari: 32% rispetto a 0,87%;
– lo spazio del Parlamento nella produzione legislativa è reso ancor più misero dal ricorso al voto di fiducia da parte del Governo: con Letta nel 27,78% dei casi, con Renzi nel 31,01%; – le leggi più importanti sono di iniziativa governativa: provvedimenti economici, riforme, modifiche costituzionali, politica estera.

 Un Parlamento ancora più delegittimato 

La riforma aumenterà lo spostamento dell’asse istituzionale a favore dell’Esecutivo. La Camera a cui spetterà dare la fiducia al Governo (la Camera dei deputati) sarà priva di legittimazione popolare, perché eletta con una legge elettorale il cui unico scopo è quello di assicurare comunque una maggioranza artificiale. Ballottaggio, premio di maggioranza alla singola lista, soglie d’accesso e voto bloccato sui capilista, consegnano la Camera nelle mani di un leader vincente anche con pochi voti, secondo il modello dell’uomo solo al comando. Il voto diverrà un plebiscito per il “capo”, che potrà scegliere e disporre liberamente dei parlamentari, interessati a seguire il leader che garantirà loro la rielezione più che a farsi interpreti della volontà popolare. Un incentivo al trasformismo che negli ultimi due anni e mezzo ha già coinvolto 246 parlamentari.


Tutti i testi pubblicati sono a cura di: Gisella Bottoli, Lorenzo Spadacini, Marco Podetta, Alessandra Cerruti, Francesca Paruzzo e Diletta Pamelin


domenica 23 ottobre 2016

Referendum Costituzionale: 10. Un Governo con i Superpoteri

La riforma accentra il potere verso l'alto: dal Parlamento al Governo; dal Consiglio dei ministri al capo del Governo; dalle autonomie territoriali allo Stato; dagli elettori a una piccola frazione degli eletti.
Concorrono a spostare il potere nelle mani dell'Esecutivo: la fissazione di tempi certi per il voto su disegni di legge essenziali per il programma di Governo; la nuova distribuzione delle competenze tra Stato e Regioni; la composizione del Senato e le sue modalità di elezione poco chiare; la falsa maggioranza parlamentare creata dal premio previsto dalla legge elettorale.


 Il voto a data certa 

Il meccanismo del "voto a data certa" non ha nulla a che fare con le elezioni: è uno strumento con cui il Governo potrà chiedere alla Camera di iscrivere all'ordine del giorno, con priorità, un disegno di legge che ritiene essenziale per l’attuazione del suo programma(*).
Prevede che entro 5 giorni dalla richiesta la Camera inserisca il provvedimento in agenda e lo discuta nei successivi 70 giorni (fino a un massimo di 85 in casi di particolare complessità). Inoltre, si abbreviano, sia i termini entro i quali la Camera deve trasmettere il disegno di legge al Senato (5 giorni), sia quelli entro cui il Senato può proporre modifiche (15 giorni).
Così, il Governo potrà condizionare i lavori del Parlamento, ingerendosi nella funzione legislativa e violando il principio di separazione dei poteri.

 I poteri regionali 

A distanza di un decennio dalla riforma del Titolo V (e ancor prima della sua definitiva attuazione) si torna al passato.
Il Governo potrà indebolire le autonomie territoriali - e condizionare ulteriormente l'attività del Parlamento - proponendo che le competenze legislative attribuite alle Regioni siano esercitate dallo Stato (cd. clausola di supremazia). Basta sostenere che lo richieda l'interesse nazionale o lo imponga l'unità giuridica o economica della Repubblica.

 Lo strapotere dell’Esecutivo 

La riforma è solo il culmine di un processo di indebolimento del Parlamento rappresentativo in corso da anni, un processo che ha consegnato di fatto al Governo il potere di fare le leggi.
Da un lato, infatti, l'Esecutivo ha abusato del potere di fare decreti legge in casi di "urgenza" e di porre la fiducia sui provvedimenti all'esame del Parlamento - compresa la legge elettorale -, abituando i cittadini alla logica del ricatto. Dall'altro, l'esercizio della funzione legislativa gli è stato delegato con vincoli sempre meno stringenti.


(*) - Salvo che si tratti di leggi riservate all'approvazione congiunta di Camera e Senato, leggi
elettorali, di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali, di amnistia e indulto, o di bilancio.



Tutti i testi pubblicati sono a cura di: Gisella Bottoli, Lorenzo Spadacini, Marco Podetta, Alessandra Cerruti, Francesca Paruzzo e Diletta Pamelin

venerdì 21 ottobre 2016

Referendum Costituzionale: 9. La semplificazione non abita più qui

Il testo originale dell’art. 70 della Costituzione così recita: «La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere». Il nuovo testo, al contrario, appare farraginoso, molto lungo, con continui rimandi ad altri articoli o a singoli commi di essi e risulta, alla fine, incomprensibile.

 Il bicameralismo perfetto non scompare! 

Il bicameralismo perfetto permane su:
– leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali;
– leggi ordinarie a tutela delle minoranze linguistiche, referendum popolari, leggi di iniziativa popolare, legislazione elettorale, legislazione relativa agli organi di Governo e alle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, leggi di autorizzazione alla ratifica dei Trattati UE, leggi sull'eleggibilità dei senatori, sull’ordinamento di Roma, sul regionalismo differenziato, sulla partecipazione delle Regioni speciali alla formazione e alla attuazione di norme UE, sulle intese internazionali delle Regioni, sul patrimonio degli enti territoriali, sui poteri sostitutivi dello Stato nei confronti degli enti territoriali, sui principi della legge elettorale delle Regioni ordinarie, sul passaggio di un Comune da una regione a un’altra.
In tutte queste materie, le leggi continuano a dover essere approvate nel medesimo testo da Camera e Senato.

 Leggi approvate dalla Camera 

Le altre leggi sono di competenza prevalente della Camera, ma per esse è sempre possibile attivare tre passaggi (anziché i due attuali).
Infatti, una volta approvate dalla Camera, le leggi vanno immediatamente trasmesse al Senato, con possibili soluzioni diverse:

  1. nella maggioranza dei casi il Senato, entro 10 giorni, su richiesta di 1/3 dei membri, può esaminare il progetto di legge e nei 30 giorni successivi proporre modifiche, su cui poi si pronuncia in via definitiva la Camera a maggioranza semplice;
  2. per i disegni di legge che il Governo propone in deroga alla ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni (attivando, cioè, la “clausola di supremazia” statale), l’esame del Senato è disposto nel termine di 10 giorni dalla data di trasmissione. In questo caso se le modifiche sono state approvate dal Senato a maggioranza assoluta, la Camera può non conformarsi ad esse solo pronunciandosi a sua volta a maggioranza assoluta (il che, però, con l’Italicum, non configura un limite reale);
  3. i disegni di legge in materia di bilancio e di rendiconto consuntivo approvati dalla Camera sono direttamente esaminati dal Senato, che può proporre modifiche entro 15 giorni dalla data della trasmissione. La Camera, poi, può accettare o meno tali proposte a maggioranza semplice;
  4. il Senato può, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera di procedere all’esame di ogni progetto di legge. La Camera si pronuncia entro 6 mesi dalla data di deliberazione del Senato.

È allora evidente la complicazione dell'iter legislativo che la riforma comporterebbe. E cosa accadrebbe se le Camere non si accordassero sul procedimento da seguire?
E se una legge dovesse avere contenuti che richiedono di essere disciplinati con procedimenti diversi (per esempio, i decreti “omnibus” o i “milleproroghe”)? E cosa accadrebbe qualora non fossero rispettati i termini temporali previsti? Saranno i Presidenti di Camera e Senato a risolvere i (prevedibilmente numerosi) casi controversi, ma manca una norma che possa dirimere incertezze e conflitti tra di loro.
Ciò che, al contrario, è certo, è l’incremento di ricorsi alla Corte costituzionale sulla divisione delle competenze tra le due Camere.

 Giudizio preventivo di costituzionalità 

Viene introdotto il giudizio preventivo di costituzionalità sulle leggi elettorali, attivabile su richiesta di 1/3 dei senatori o di 1/4 dei deputati prima della promulgazione, entro 10 giorni dall’approvazione della legge. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di 30 giorni. Se considerata incostituzionale, la legge non può essere promulgata.
La sovrapposizione tra le due forme di sindacato (in via preventiva e in via successiva) crea però incertezze. Si potrà senz’altro adire la Corte anche successivamente, anche perché, spesso, i motivi di illegittimità si presentano solo nella fase applicativa. Tuttavia, ove fosse già intervenuta una sentenza di rigetto, difficilmente la Corte opererà un cambio di rotta così radicale.


Tutti i testi pubblicati sono a cura di: Gisella Bottoli, Lorenzo Spadacini, Marco Podetta, Alessandra Cerruti, Francesca Paruzzo e Diletta Pamelin

lunedì 17 ottobre 2016

Referendum Costituzionale: 8. Paese che vai, Senato che trovi


 Il Bundesrat tedesco 

Il contesto istituzionale tedesco è radicalmente diverso.
Al netto della riforma, l'Italia è uno Stato regionale che devolve alle Regioni molte competenze legislative e amministrative.
La Germania, invece, ha un ordinamento di tipo federale, essendo composta di veri e propri Stati sovrani (i Länder).
Il Bundesrat è composto dai delegati dei Governi dei vari Länder. Ogni Land può avere da un minimo di 3 ad un massimo di 6 delegati, a seconda della popolazione.
I cittadini dei singoli Länder eleggono il Governo del Land, ma non il Bundesrat, neanche indirettamente, dal momento che i senatori non rappresentano il popolo, ma gli Stati regionali di cui interpretano gli interessi. Per tale ragione, i senatori sono nominati direttamente dai governatori, hanno un vincolo di mandato e, come tali, sono sottoposti all’obbligo di votare come deciso dal Land. Inoltre, tutti Il Bundesrat tedesco i voti di un singolo Land devono essere sempre concordi.
Il Bundesrat ha potere di veto su tutta la legislazione che riguarda le competenze regionali. La sua capacità di interdizione è tale che per superare i casi di stallo in materie rientranti nella legislazione concorrente Stato/Regioni (foriere di conflitti interpretativi) è previsto l’intervento di un comitato di conciliazione per raggiungere un compromesso. Se ciò non è possibile, in alcuni casi (pochi) il Bundesrat prevale addirittura sulla Camera elettiva (Bundestag).
Il nuovo Senato italiano sarebbe ben diverso, in quanto i rappresentanti eletti dai Consigli regionali «in conformità alle scelte degli elettori» (qualunque cosa ciò significhi) saranno rappresentanti dei gruppi politici che li avranno eletti, non dei territori e saranno privi di vincoli di mandato.


 Il Senato francese 

Per quanto riguarda il Senato francese, inizialmente si fanno eleggere ai cittadini circa 150mila “grandi elettori” in rappresentanza di tutti gli enti territoriali del Paese. Questi, poi, in un’elezione di secondo livello, scelgono i 348 senatori che compongono questa istituzione.
La legge n. 125/2014 vieta il cumulo del mandato parlamentare con ogni carica esecutiva nel Governo regionale e locale. Questo perché, come risulta dal rapporto della commissione incaricata da Hollande di avanzare proposte per un funzionamento esemplare delle istituzioni, il cumulo delle cariche è causa di malessere politico e istituzionale.
Il parlamentare deve impegnarsi pienamente nella sua funzione e anche le istituzioni locali richiedono pari impegno.
In Italia, come si è visto, i senatori svolgeranno la propria duplice carica part-time.

 La Camera dei Lord britannica 

La Camera dei Lord, non elettiva, non rappresenta le istituzioni territoriali.
La sua funzione è piuttosto quella di apportare modifiche di carattere tecnico alle leggi e di garantire una maggiore ponderazione delle scelte legislative, soprattutto in presenza di contrasti sociali e dissensi particolarmente forti nella società. Addirittura, se la Camera dei Lord non approva una legge (con l’eccezione della materia finanziaria) la Camera dei Comuni può riapprovarla definitivamente solo l’anno successivo.

 Il Senato americano 

Il Senato degli Usa, composto da un totale di 100 senatori, ha una funzione di contrappeso a garanzia della divisione dei poteri.
Tutti gli elettori degli Stati membri della Federazione (gli Usa sono un sistema federale) eleggono 2 senatori, in elezioni separate da quelle presidenziali che si svolgono ogni due anni. Il procedimento legislativo, negli Stati Uniti, è improntato ad una forma di bicameralismo paritario.


Tutti i testi pubblicati sono a cura di: Gisella Bottoli, Lorenzo Spadacini, Marco Podetta, Alessandra Cerruti, Francesca Paruzzo e Diletta Pamelin

sabato 15 ottobre 2016

Referendum Costituzionale: 7. Bicameralismo paritario: più che un problema, una bufala

Si dice che il bicameralismo paritario (cioè indifferenziato) è un ostacolo per il Paese e che la riforma assicura maggiore rapidità ed efficacia nell’approvazione delle leggi. Ma qual è la situazione attuale?

 Quanti “rimpalli”? 

Con riferimento alla XVI legislatura, si è calcolato che il tempo medio di approvazione di disegni di legge e progetti di legge è pari a 279 giorni (263 con riferimento alla XVII legislatura).
Quanto alla conversione dei decreti legge, che deve avvenire, da parte di entrambe le Camere, nel termine perentorio di 60 giorni, essa non ha mai risentito delle presunte lungaggini del bicameralismo. Durante il Governo Berlusconi è, infatti, decaduto il 13,75% dei decreti; durante il Governo Monti il 15,79%; durante il Governo Letta il 12%; durante il Governo Renzi il 15,22%. In tutti i casi, numeri bassissimi: dei 189 d.l. presentati nelle ultime due legislature, solo 27 non sono stati convertiti in legge, il più delle volte per carenza di volontà politica e non per mancanza di tempo.
A tal ultimo riguardo, si pensi al fatto che sono bastati appena 13 giorni per la ratifica del Trattato di risoluzione unica, contestatissimo dai risparmiatori, sul risanamento bancario e il salvataggio interno, mentre ne sono serviti 871 per la legge sull’agricoltura sociale, 1456 per la legge anticorruzione e più di 20 anni per una legge sulle Unioni civili.
La stragrande maggioranza delle leggi, inoltre, è approvata con solo due letture e la navetta da una Camera all’altra riguarda soltanto il 20 % dei casi1.

 XVI legislatura, numero complessivo di letture 

  • Disegni o progetti di legge divenuti legge con più di 4 letture: 3      (1%)
  • Disegni o progetti di legge divenuti legge con 4 letture:           12    (3%)
  • Disegni o progetti di legge divenuti legge con 3 letture:           45   (12%)
  • Disegni o progetti di legge divenuti legge con 2 letture:           301 (83%)

 Confronto con la produzione legislativa di altri paesi dell’U.E. 

Se paragoniamo la produzione legislativa italiana con quella di altri Paesi, risulta evidente che il bicameralismo paritario non impedisce di legiferare.

1997 - 2011 (fonte: Camera Deputati)

  • Germania:     2153 leggi approvate (1)
  • Italia:            1894 leggi approvate
  • Francia:        1385 leggi approvate
  • Spagna:          700 leggi approvate
  • Regno Unito: 630 leggi approvate

 Al contrario: bulimia legislativa 

La convinzione che il bicameralismo impedisca al sistema parlamentare di funzionare è sorprendentemente in contrasto con la percezione, diffusissima presso l’opinione pubblica, che ci siano troppe leggi. La verità è che il legislatore decide troppo, troppo rapidamente e modifica costantemente quanto già disposto in precedenza. Ciò, evidentemente, è sintomo che quella decisione non era stata sufficientemente ponderata, né era maturata nella società: le questioni sulle quali c'è un consenso collettivo consolidato non necessitano di continui cambiamenti. 

(1) - L’elevato numero delle leggi tedesche dipende dal fatto che in Germania si approva una legge di attuazione per ogni direttiva europea e, soprattutto, molte leggi hanno un contenuto molto dettagliato o sono finalizzate alla  manutenzione" normativa (riordino, abrogazione espressa di norme). Da noi, invece, spesso una sola legge disciplina molti argomenti diversi.


Tutti i testi pubblicati sono a cura di: Gisella Bottoli, Lorenzo Spadacini, Marco Podetta, Alessandra Cerruti, Francesca Paruzzo e Diletta Pamelin

mercoledì 12 ottobre 2016

Referendum costituzionale: 6. I costi della politica ... rimangono

Un mantra ripetuto dai sostenitori della riforma costituzionale è che ci sarà un netto abbattimento dei costi, per via della riduzione del numero dei senatori e dell'eliminazione delle indennità di carica. Non è così.

 Quanto costa il Senato? 

Le spese per il Senato ammontano, attualmente, a circa 540 milioni di euro. Nel 2015 questa istituzione ha gravato sul bilancio complessivo dello Stato per una percentuale dello 0,064%, con un rapporto di 1:1.568.

 Quanto pesa la spesa per le indennità dei senatori in carica? 

Dal bilancio pubblicato sul sito del Senato risulta chiaramente che la spesa per le indennità dei senatori, (pari a circa 42 milioni di euro, ossia meno del 10% del totale), è solo una piccola frazione del costo complessivo dell’Istituzione. Rimarrebbero invariati, invece, i costi legati alla diaria (attualmente pari a circa 37 milioni di euro) comprensiva delle spese di viaggio e di permanenza a Roma, nonché quelli più rilevanti, legati alle pensioni di ex senatori ed ex dipendenti (ben 233 milioni di euro), agli immobili, ai servizi e, soprattutto, al personale.
Nulla di ciò verrebbe eliminato con la riforma del Senato. Anzi: una delle disposizioni finali della riforma, allo scopo dichiarato di rendere più efficiente la gestione delle due Camere, istituisce un ruolo unico dei dipendenti del Parlamento. Si costituzionalizza, così, questa figura di funzionario statale, con il rischio di sottrarla definitivamente alle manovre di risparmio che interessano tutti gli altri dipendenti pubblici (spending review, blocco del turn over e degli scatti stipendiali, tagli delle pensioni, etc.).

 Perché non diminuire anche il numero dei deputati? 

Se la logica è quella del risparmio, perché non ridurre sia i senatori che i deputati?
Nel tempo sono stati avanzati diversi progetti di riforma che proponevano di ridurre il numero dei membri di entrambe le Camere. Un progetto avanzato dal PD nel 2008 prevedeva 400 deputati e 200 senatori e avrebbe portato il rapporto tra rappresentanti e cittadini a 1 parlamentare ogni 100mila abitanti.

 I nostri parlamentari sono tanti? 

Nela graduatoria degli Stati con il maggior numero di parlamentari per abitante, l’Italia si colloca al 22° posto sui 27 Paesi considerati. Gli Stati di dimensione comparabile presentano valori analoghi: in Italia ci sono 1, 6 parlamentari ogni 100mila abitanti; in Francia 1,4 e in Spagna 1,3. Hanno invece una posizione particolare il Regno Unito (2,4 parlamentari ogni 100mila abitanti) e la Germania (0,8 parlamentari ogni 100mila abitanti).
Al di là dei numeri - che come si è visto sono assolutamente nella norma - la discussione sul numero adeguato di parlamentari dovrebbe essere preceduta da una seria riflessione sulla rappresentanza: chi o che cosa si vuole rappresentare? Come? Per esercitare quali competenze? Le critiche al numero attuale di rappresentanti, invece, sembrano esclusivamente fondarsi su un diffuso sentimento antiparlamentare, senza una logica costruttiva.
Invero, se la funzione del Senato deve essere - come si dice - quella di tutelare le competenze regionali e di rappresentare le istanze degli enti regionali (e non direttamente l'elettorato della Regione), allora il numero dei suoi componenti si può ridurre ulteriormente, alterando il rapporto popolazione/rappresentanti, (ad esempio assegnando un numero fisso e uguale di delegati ad ogni ente territoriale, a prescindere dalla sua consistenza demografica, come avviene negli Stati Uniti).
La riforma, però, non sposa questa logica. Riduce soltanto il numero dei senatori, i quali, come si è visto, non rappresenteranno la Regione da cui provengono, ma le forze politiche che li hanno selezionati e riprodurranno, dentro al Senato, la composizione partitica dei Consigli regionali, senza nemmeno essere vincolati (come avviene in Germania col vincolo di mandato) alle direttive della propria Regione.

 L’esempio delle Province: abolire tutto per non abolire niente 

La retorica csull'inutilità del Senato e sul taglio dei costi della politica era già emersa in occasione della riforma delle Province, sfociata nella legge 56 del 2014 (c.d. legge Delrio). Essa prevede il trasferimento delle funzioni delle Province alle Regioni e ai Comuni, nonché la soppressione dell’elettività diretta delle cariche provinciali, sostituita da una elezione di secondo grado da parte dei sindaci e dei consiglieri comunali compresi nella Provincia stessa.
Ad un anno dalla sua entrata in vigore, la relazione della Corte dei Conti al Parlamento disegna un quadro piuttosto negativo: le Province continuano, in sostanza, a fare quel che facevano prima della riforma; i servizi erogati non sono infatti venuti meno con l’abolizione dell’elettività diretta degli organi. Nè i costi si sono ridotti: il personale non è infatti scomparso, ma è stato trasferito ad altre pubbliche amministrazioni.
A fronte, dunque, di un modesto risparmio realizzato sullo stipendio dei componenti degli organi Provinciali, i cittadini hanno pagato il prezzo altissimo di perdere il potere di scegliere direttamente chi deve gestire i loro servizi e il loro territorio.

 E quanto costa il Governo? 

La critica sui costi della politica si concentra sempre sulle istituzioni parlamentari, mentre trascura di rivolgere la stessa indagine sul Governo.
Eppure i numeri dovrebbero fare riflettere sul rischio di “elefantiasi” che investe questa Istituzione. Il Governo Renzi, ad esempio, si compone di 64 membri tra Ministri, viceministri e sottosegretari: quasi una terza Camera. Quanto ai costi, i Ministeri spendono sempre di più. A titolo esemplificativo, le spese del solo Segretariato generale di Palazzo Chigi sono lievitate, nel 2014, fino alla cifra di 754 milioni di euro, molto più del Senato attuale (540 milioni).

Tutti i testi pubblicati sono a cura di: Gisella Bottoli, Lorenzo Spadacini, Marco Podetta, Alessandra Cerruti, Francesca Paruzzo e Diletta Pamelin

lunedì 10 ottobre 2016

Referendum Costituzionale: 5. Quanto contano i cittadini? e quanto i partiti?

Per l’elezione dei Senatori sono individuati tre criteri, tra di loro fortemente contraddittori e ambigui.

 I criteri 

-1- I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano «eleggono, con metodo proporzionale, i senatori tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni dei rispettivi territori».
-2- Tale elezione dovrà avvenire «in conformità alle scelte degli elettori». «La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi».
-3- «I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio». Ad una futura legge approvata da entrambe le Camere si demanda il compito di «regolare le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica».

 Una logica confusa 

In primo luogo, sancire in una medesima disposizione costituzionale che i senatori siano eletti, da un lato, dagli «organi delle istituzioni territoriali» e, dall’altro, «in conformità delle scelte espresse dagli elettori» per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, significa non decidere quale sistema si vuol adottare.
Non si capisce, inoltre, come i Consigli regionali potranno tener conto, allo stesso tempo, «dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio»: la composizione dei Consigli regionali non corrisponde, infatti, ai voti presi dai partiti alle elezioni perché tutte le leggi elettorali regionali prevedono premi di maggioranza.
Del tutto irrisolto, anzi nemmeno prefigurato, è, in ultimo, ogni riferimento all'elezione in Senato dei 21 Sindaci: la «conformità alle scelte degli elettori» è imposta, infatti, solo per l’elezione dei 74 senatori - consiglieri e non per l’elezione dei senatori - sindaci.

 Eletti su base partitica 

La composizione del Senato sarà strettamente legata all’andamento delle elezioni regionali e comunali. I nuovi senatori saranno eletti su base partitica e, come tali, invece di rappresentare le istituzioni territoriali, saranno portatori di istanze politiche di parte.
Tale impostazione segna una netta differenza rispetto al modello tedesco, spesso richiamato. I senatori tedeschi non sono, infatti, portatori di interessi politici di parte, rappresentano i Länder (stati federati), hanno vincolo di mandato e, quindi, l’obbligo di votare come deciso dal Land. Tutti i voti di un singolo Land devono, poi, essere concordi e non contrastanti tra di loro (i senatori votano, cioè, "per delegazione").

Tutti i testi pubblicati sono a cura di: Gisella Bottoli, Lorenzo Spadacini, Marco Podetta, Alessandra Cerruti, Francesca Paruzzo e Diletta Pamelin

domenica 9 ottobre 2016

Referendum Costituzionale: 4. Rappresentanti part-time cercasi

Il nuovo Senato passerà da 315 senatori a 100, così suddivisi:
– 74 consiglieri regionali, eletti dai Consigli regionali (oltre che da quelli provinciali di Trento e Bolzano);
– 21 sindaci, eletti dai Consigli regionali (oltre che da quelli provinciali di Trento e Bolzano) fra tutti i sindaci dei Comuni della Regione e nella misura di uno per ciascuna;
– 5 senatori, nominati dal Presidente della Repubblica con mandato di 7 anni non rinnovabile.


 Un Senato "Dopolavoro" 

I 95 senatori con incarichi nelle istituzioni territoriali non dovranno dimettersi dalla loro funzione di consigliere regionale o di sindaco, ma continueranno a svolgerla part-time, con una serie di conseguenze sull’operatività di questi organi che, al contrario, richiedono un impegno a tempo pieno.
Si tratta di una scelta singolare osteggiata da molti Paesi. Ad esempio, in Francia con la l. n. 125/2014, vieta il cumulo del mandato parlamentare con ogni carica esecutiva nel Governo regionale e locale.

 Un Senato a fomazione progressiva 

La durata del mandato di senatore coinciderà con quella di consigliere regionale e di sindaco.
Avremo, quindi, un Senato a formazione progressiva, soggetto a variazioni continue in ragione delle diverse scadenze degli organismi territoriali. Si consideri, ad esempio, che i Consigli regionali ora in carica scadranno: 1 nel 2017; 6 nel 2018 (più i Consigli provinciali di Trento e Bolzano); 5 nel 2019; 6 nel 2020. Di nuovo, ad essere messo in discussione è l’ordinario funzionamento di questa Camera, a vantaggio di un elevato tasso di incertezza, confusione ed irragionevolezza.

 Un partitino del Presidente della Repubblica? 

Ai 95 senatori eletti dalle istituzioni territoriali si aggiungono 5 senatori nominati dal Presidente della Repubblica e scelti tra i cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Si è di fronte ad una figura del tutto nuova: senatori a tempo determinato, non più a vita come ora, con mandato di 7 anni non rinnovabile e irragionevolmente coincidente con la durata del mandato presidenziale. È come se il Presidente della Repubblica avesse propri rappresentanti nel Senato, on un peso assolutamente rilevante e triplicato rispetto a prima. Attualmente sono previsti 5 senatori a vita su 315; con la riforma saranno 5 su 100 (come se nell’attuale Senato ce ne fossero 17).
Paradossale, poi, è che tali personalità «che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario» vadano ad esercitare il loro alto magistero culturale in un organo che rappresenta esclusivamente le istituzioni territoriali e la cui funzione è di operare un raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Sarebbe stato molto più logico che questo pubblico riconoscimento fosse previsto nell’ambito della Camera dei deputati, la sola a mantenere le funzioni di rappresentanza generale del popolo italiano.

Tutti i testi pubblicati sono a cura di: Gisella Bottoli, Lorenzo Spadacini, Marco Podetta, Alessandra Cerruti, Francesca Paruzzo e Diletta Pamelin

mercoledì 5 ottobre 2016

Referendum Costituzionale: 3. Un Parlamento delegittimato

La Costituzione del 1947 fu approvata con 458 voti favorevoli (e solo 62 contrari) da un’Assemblea Costituente scelta e legittimata dai cittadini.
La riforma costituzionale è stata invece approvata da un Parlamento di "nominati" dai partiti, delegittimato da una sentenza della Corte Costituzionale che, a causa della legge elettorale con cui è stato eletto, lo ha giudicato non rappresentativo della volontà popolare.

 L'incostituzionalità del Porcellum 

Con la sentenza n. 1/2014, la Corte costituzionale ha denunciato l’«eccessiva divaricazione tra la composizione dell’organo di rappresentanza politica (…) e la volontà dei cittadini espressa attraverso il voto», che discendeva dall'ampiezza del premio di maggioranza assegnato al partito più votato. Inoltre, la Corte ha ritenuto che il meccanismo delle liste bloccate non avesse consentito agli elettori di esercitare un voto consapevole.
Pertanto, ha dichiarato l’incostituzionalità del cd. Porcellum (l. 270/2005). Anche se, responsabilmente, la Corte ha scelto di non far seguire alla sua sentenza il travolgimento delle Camere e degli atti sino a quel momento compiuti, il Presidente della Repubblica avrebbe potuto decidere di indire nuove elezioni, le quali sarebbero state regolate o dal L'incostituzionalità del Porcellum c. d. Consultellum (cioè il Porcellum con le modifiche conseguenti alle dichiarazioni parziali di incostituzionalità), o da un sistema proporzionale con soglie di sbarramento e la possibilità di esprimere una preferenza. Quantomeno un Parlamento così delegittimato e composto da parlamentari “nominati”, insicuri di essere rieletti e perciò ricattabili ed esposti alla mercé del migliore offerente, non avrebbe dovuto procedere a una revisione costituzionale di così ampia portata. Così la riforma della Costituzione è divenuta oggetto di scambio e di ascesa politica. Lo prova il record di passaggi da un gruppo parlamentare all’altro registrato nella XVII legislatura: 325 migrazioni in poco più di due anni e mezzo, per un totale di 246 parlamentari coinvolti.

 Perché lasciare in carica le Camere delegittimate? 

Secondo la Corte, le Camere avrebbero potuto continuare ad esercitare le loro funzioni anche a fronte di un vizio di costituzionalità così grave in virtù del principio, implicito nell’ordinamento giuridico, della continuità dello Stato e degli organi costituzionali. Questo non autorizzava però le Camere a concludere la Legislatura e, soprattutto, ad operare con pieni poteri come se nulla fosse accaduto. La proroga delle Camere aveva lo scopo di permettere l’approvazione di una nuova legge elettorale, conforme ai principi costituzionali, per poi tornare al voto e restituire ai cittadini la sovranità di cui il Porcellum li aveva privati.

 Una nuova legge elettorale incostituzionale 

E invece la nuova legge elettorale approvata dal Parlamento ha sostanzialmente riprodotto le norme del Porcellum. L'Italicum, infatti, consente ad una lista che in sede di ballottaggio abbia raggiunto anche solo il 20-25% dei voti di ottenere la maggioranza dei seggi alla Camera, continuando a prevedere uno sproporzionato premio di maggioranza. Il vero obiettivo che muove la sua approvazione, che ha preceduto quella della riforma costituzionale e si pone in combinato disposto con essa, pare essere quello della “verticalizzazione”del potere: il fine di gestire il potere senza ostacoli e limiti da parte di nessuno, cittadini compresi.

Tutti i testi pubblicati sono a cura di: Gisella Bottoli, Lorenzo Spadacini, Marco Podetta, Alessandra Cerruti, Francesca Paruzzo e Diletta Pamelin

martedì 4 ottobre 2016

Referendum Costituzionale: 2. Un referendum voluto dal Governo

In un sistema di democrazia parlamentare come il nostro, una riforma costituzionale così vasta e complessa sarebbe dovuta passare attraverso una discussione pienamente parlamentare. Così non è stato. La prova inequivocabile della paternità della riforma in capo al Governo sta nella scelta di Renzi di collegare la vittoria del No al referendum alle sue dimissioni: così il voto viene politicizzato e reso di fatto estraneo al merito della riforma.

 Il posto del Governo 
Nel 1947, uno dei Costituenti - Piero Calamandrei - rivolse al Governo un interessante monito: «Quando l’Assemblea discuterà pubblicamente la nuova Costituzione, i banchi del Governo dovranno essere vuoti; estraneo del pari deve rimanere il Governo alla formulazione del progetto, se si vuole che questo scaturisca interamente dalla libera determinazione dell’assemblea sovrana». Così fece il Governo De Gasperi: quando si discuteva della Costituzione, il Presidente del Consiglio abbandonava i banchi del Governo e si sedeva tra le fila dei parlamentari.
A cosa mirava Calamandrei affermando il principio della necessaria estraneità del Governo alle revisioni costituzionali? Mirava a garantire che l’indirizzo politico di maggioranza non potesse inserirsi nel procedimento di revisione costituzionale, che si pone a un livello ben più alto rispetto alla politica quotidiana: un livello al quale anche alle opposizioni deve essere assicurato di avere voce in capitolo.

 Un'approvazione anomala 
L'attuale riforma della Costituzione rappresenta invece il contenuto di un atto di indirizzo politico di maggioranza. Lo confermano, in particolare, le inammissibili interferenze del Governo sulla libertà di coscienza dei parlamentari, sulle modalità e sui tempi di approvazione: interferenze che (forse) possono essere ritenute legittime per velocizzare l’approvazione di leggi ordinarie, ma non lo sono certamente quando si tratti di leggi di revisione costituzionale. Tra le anomalie più evidenti, l’iter della riforma è stato caratterizzato da:
1 - l’iniziativa governativa (e non parlamentare) nella presentazione del disegno di legge di revisione;
2 - la rimozione d’autorità dalla Commissione Affari costituzionali del Senato, nel luglio 2014, degli onorevoli Mauro e Mineo, che con altri 14 senatori avevano invocato il rispetto della libertà di coscienza in merito alle modifiche della Costituzione;
3 - la mancata conferma, in sede di terza lettura del disegno di legge, del relatore di minoranza (sen. Calderoli) e il mantenimento della sola relatrice di maggioranza (sen. Finocchiaro), con il pretesto della fine del c. d. patto del Nazareno, quando invece la procedura di revisione costituzionale avrebbe dovuto essere insensibile all’evolversi delle vicende politiche;
4 - la messa in votazione, il 1° ottobre 2015, di un emendamento (a firma dei sen. Cociancich e Rossi) strutturato in modo da precludere una serie di votazioni che avrebbero richiesto il voto segreto, con notevoli rischi di divisione interna per il Governo e per la maggioranza.
I lavori in commissione, inoltre, sono stati ridotti all’osso e numerose forzature procedurali hanno impedito il normale svolgimento della discussione, in una logica complessiva che non era di confronto tra maggioranza e opposizione, ma di mera conta numerica degli schieramenti (conta, peraltro, falsata dal premio di maggioranza attribuito al PD con il Porcellum dichiarato incostituzionale).

Tutti i testi pubblicati sono a cura di: Gisella Bottoli, Lorenzo Spadacini, Marco Podetta, Alessandra Cerruti, Francesca Paruzzo e Diletta Pamelin

lunedì 3 ottobre 2016

Referendum Costituzionale: 1. Chi l'ha voluto?

Chi è favorevole alla riforma afferma che con il referendum di ottobre saranno gli elettori a confermare la riforma costituzionale e ad approvarla definitivamente: si è così diffusa l’idea che il referendum costituzionale possa essere richiesto, in funzione confermativa, dagli stessi promotori della revisione, per ottenere a posteriori, dal corpo elettorale, il consenso non conseguito in Parlamento. In tal modo, però, il significato dell’istituto referendario si inverte: da strumento di sovrana decisione popolare, a mezzo attraverso cui il popolo è sollecitato a fornire la propria passiva adesione a quanto già deciso da altri.

Un Referendum oppositivo
È importante invece sottolineare come il referendum regolato dall’articolo 138 della Costituzione abbia una funzione oppositiva, ultima risorsa di chi non ha potuto avere direttamente voce in Parlamento e si rivolge direttamente al popolo sovrano.
Se in seconda votazione non si ottiene la maggioranza dei 2/3, - segno che la riforma non esprime una condivisione tra le forze che siedono in Parlamento - , 1/5 dei membri di una Camera o 500mila elettori o 5 Consigli regionali, possono fare richiesta di referendum. Tra questi soggetti non è previsto il Governo.
Il Presidente del Consiglio Renzi ha invece personalizzato la consultazione referendaria, trasformandola in un plebiscito sulla sua persona e legando la sorte del suo Governo alla vittoria dei Sì. Il “Capo” si pone in relazione immediata con il “suo” popolo al di là del proprio partito, cerrcando di costruirsi un’autonoma risorsa di legittimità direttamente alla fonte.
Ma la posta in gioco è ben più alta della sopravvivenza di un Governo: riguarda la qualità del nostro sistema democratico e il pericolo, derivante dal combinato disposto con la legge elettorale Italicum, di una modifica nei fatti del nostro sistema parlamentare. Se non ci opponiamo, ciò potrebbe portare ad un rafforzamento dell’Esecutivo senza alcun contrappeso.

Un Referendum disomogeneo
Un altro elemento da sottolineare è che il testo della riforma è fortemente disomogeneo nel contenuto. Esso costringe l’elettore ad esprimere contestualmente, con un solo voto, la propria adesione o il proprio dissenso sulla totalità delle modifiche, anche nel caso in cui fosse favorevole solo a parte di esse. Insomma, prendere o lasciare tutto in blocco. Più volte la Corte costituzionale ha affermato, sia pure con riferimento al referendum abrogativo di cui all’art. 75 Cost., che i quesiti referendari non devono contenere una pluralità di questioni eterogenee, tali da non permettere una risposta chiara e precisa, articolata in un sì o un no.

Tutti i testi pubblicati sono a cura di: Gisella Bottoli, Lorenzo Spadacini, Marco Podetta, Alessandra Cerruti, Francesca Paruzzo e Diletta Pamelin