Il Nucleare in Italia: dove siamo

Fortunatamente, l'esito del referendum del 12 e 13 giugno 2011 ha portato l'Italia fuori dall'incubo nucleare, almeno finchè qualcuno non ci riproverà.
Quanto scritto a suo tempo sul tema, pero', lo lasciero' qui, a ricordo di come stavano andando le cose e di cosa abbiamo rischiato. Non escludo che col tempo magari alcuni link non funzionino piu', ma il senso generale dovrebbe essere comunque salvo. Buona lettura.
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In questa pagina vorrei cercare di raccogliere ed illustrare tutte le tappe, gli adempimenti, le scadenze e le norme che ci porteranno, malauguratamente, a rientrare nella voragine del nucleare.
Le leggi di riferimento che regolano il percorso del ritorno all'atomo sono abbastanza complicate e lunghe, e gli adempimenti da rispettare, in ogni fase, sono molti. Cerchero' di fornire, momento per momento, dove siamo e quale sarà il passo successivo.

I passi preliminari, già completati, si possono sinteticamente riassumere in questo modo:
- Piano energetico nazionale: ha lo scopo di indicare le priorità per il breve ed il lungo periodo per conseguire, anche attraverso meccanismi di mercato, gli obiettivi della diversificazione delle fonti di energia e delle aree di approvvigionamento, del potenziamento della dotazione infrastrutturale, della promozione delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica, della realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare, del potenziamento della ricerca nel settore energetico e della sostenibilità ambientale nella produzione e negli usi dell'energia.
- Delega al Governo in tema di Energia nucleare (Legge 99/2009 - art.25) che recita: Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle norme in tema di valutazione di impatto ambientale e di pubblicita' delle relative procedure, uno o piu' decreti legislativi di riassetto normativo recanti la disciplina della localizzazione nelterritorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche' dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi e per la definizione delle misure compensative da corrispondere e da realizzare in favore delle popolazioni interessate. [...] Con i medesimi decreti sono altresi' stabiliti le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attivita' di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui al primo periodo [...].
- Agenzia per la sicurezza Nucleare: isttituita dall'articolo 29 della legge 99/2009. Le nomine sono state completate nello scorso mese di gennaio. Al momento l'Agenzia è composta da: Umberto Veronesi (Presidente), Maurizio Cumo, Marco Ricotti, Stefano Dambruoso, Stefano Laporta. Durano in carica sette anni e possono essere riconfermati una sola volta.
- Decreto Legislativo n.31 del 15/02/2010 entrato in vigore il 23/03/2010. Fissa tempi e metodi per la localizzazione dei siti, l'esecuzione dei lavori, i benefici ai cittadini e entl locali interessati. Aperto a modifiche e chiarimenti entro un anno dall'entrata in vigore. Questo decreto è tra le norme su cui è stato richiesto (e ammesso) il referendum sul nucleare. Quindi in giugno saremo chiamati ad esprimerci sulla sua abrogazione.

Pochi giorni fa, il Governo ha trasmesso alle Camere lo Schema di Decreto Legislativo n.333, con il quale intende modificare il D.Lgs. n.31. Questo passo è previsto dalla legge 99/2009 (art.25 - comma5) per eventuali chiarimenti e modifiche resesi necessarie dall'applicazione del D.Lgs. 31/2010. Ormai mancano pochi giorni alla scadenza, dovrà essere approvato entro il mese di marzo 2011.
E' notizia del 4 marzo 2011 che la Conferenza Unificata Stato-Regioni ha dato parere negativo sullo schema di decreto legislativo n.333 (solo Veneto, Lombardia, Piemonte e Campania hanno votato a favore, il Lazio si è astenuto, ANCI e tutte le altre regioni hanno votato contro).

Cercherò qui di analizzare e descrivere proprio quest'ultimo Schema di Decreto Legislativo, per capire passo passo come ci stiamo avvicinando al momento fatale. Ricordo comunque che tale D.Lgs. dovrà essere approvato entro il 23 marzo 2011, pena decadenza della possibilità di modificare il D.Lgs.31/2010. A questo punto, dopo la Sentenza n.33/2011 della Corte Costituzionale, che ha accolto il ricorso di alcune Regioni, il D.Lgs.31/2010 sarebbe incostituzionale.

1. Entro 3 mesi dall'entrata in vigore del D.Lgs.n.31/2010 (o, a questo punto, 333/2011), il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), di concerto con altri eventuali ministeri coinvolti (Ambiente, Infrastrutture, Istruzione, Salute) predispone i seguenti documenti:

A. Documento Programmatico (rif.Art.3): delinea gli Obiettivi Strategici in materia di nucleare, quali:
- potenza complessiva degli impianti
- tempi di costruzione e messa in servizio degli impianti
- interventi di ricerca e formazione relativamente ai temi dell'energia atomica
- valutazione del contributo degli impianti nucleari circa la diversificazione elettrica, la sicurezza degli approvigionamenti, la riduzione delle emissioni di gas serra e di inquinanti, i benefici economici e sociali dell'introduzione degli impianti nel sistema energetico nazionale
- delinea inoltre le linee guida del processo di realizzazione e di decommissioning, prevede gli strumenti di tutela degli investimenti degli operatori

B. Criteri esplicativi per stabilire chi puo' essere definito "operatore" (rif.Art.5), in termini di capacità tecniche, professionali, risorse umane e finanziarie e come tali criteri devono essere comprovati.

2. Una volta predisposti questi due adempimenti iniziali, gli "aspiranti operatori" (rif.Art.6) possono presentare spontaneamente o su richiesta del MiSE un "programma di realizzazione" di uno o piu' impianti, tenendo conto delle linee programmatiche del punto 1.A (Art.3). Tale programma non riguarda la localizzazione, nè le caratteristiche tecniche specifiche, che (in questa fase) potrebbero essere considerate "dati potenzialmente sensibili".
Inoltre gli "operatori" trasmettono all'Agenzia (rif.Art.7) un rapporto relativo alla verifica tecnica preliminare dei requisiti di sicurezza degli impianti nucleari stessi (sicurezza parte-impianto), su cui l'Agenzia effettua le opportune verifiche e, entro 90 giorni, informa il MiSE fornendo o meno l'approvazione.
Saranno considerate valide in Italia le approvazioni già ottenute in Paesi membri dell'Agenzia per l'Energia Nucleare dell'OCSE (AEN-OCSE) o Paesi con i quali siano definiti accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare".

3. Entro 60 giorni dall'emissione dei due documenti precedenti (punto A), il MiSE emette uno o piu' decreti contenenti lo Schema di Parametri Esplicativi dei Criteri Tecnici, secondo i quali verranno individuate le caratteristiche delle aree idonee alla localizzazione degli impianti nucleari, in linea con le pratiche internazionali per quanto riguarda la sicurezza, la salute dei cittadini, le norme da rispettare, ecc. (rif.Art.8). Questi parametri esplicativi saranno la base secondo cui verrà concessa (o negata) la VAS (vedi punto successivo).
Nel D.Lgs. originale (n.33/2010) tale Schema dei Parametri Esplicativi doveva essere pubblicato sui siti web dei Ministeri coinvolti e ne doveva essere data notizia sui principali quotidiani. Ci dovevano poi essere 60 giorni di tempo per raccogliere osservazioni e proposte da parte delle varie amministrazioni, Enti Locali, Auttorità varie. Le osservazioni e le proposte, analizzate da MiSE e Autorità, o venivano accettate o veniva data motivazione del rifiuto. Tutta questa fase è stata tolta nell'ultima stesura e sostituita dal parere, obbligatorio ma non vincolante, delle regioni coinvolte, senza nessuna possibilità di discutere o modificare tale schema di parametri. E' qui evidente come il Legislatore tenga particolarmente alla semplificazione della procedura, evitando il piu' possibile intoppi e rallentamenti.

4. Entro 3 mesi dall'emanazione dei decreti di cui al punto precedente, il MiSE trasmette al Min. dell'Ambiente la documentazione per l'avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), che per legge è obbligatoria per l'efficacia del Documento Programmatico di cui al punto 1.A e dello Schema dei Criteri Tecnici di cui al punto 3.
Alla fine della procedura di VAS, il Min.Ambiente ha 15 giorni per tramettere il parere al MiSE. Se richiesto, verranno conseguentemente modificati sia il Documento Programmatico (Strategico) e lo Schema dei Criteri Tecnici.
Entro 15 giorni, gli atti cosi modificati vengono sottoposti al consiglio dei Ministri per l'approvazione e la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
A questo punto, non sono ancora definiti i siti adeguati per la realizzazione degli impianti nucleari, ma sono definiti i criteri precisi con cui devono essere scelti. La scelta effettiva e precisa del sito viene effettuata dall'operatore, secondo quanto stabilito dall'Articolo 10.

5. Entro 90 giorni dalla pubblicazione in G.U. di quanto sopra, o comunque entro il 30 giugno di ogni anno, gli operatori avviano il procedimento di AUTORIZZAZIONE UNICA, per la certificazione di uno o piu' siti. Tale istanza, presentata al MiSE e all'Agenzia, deve contenere:
- l'identificazione del richiedente, secondo i principi stabiliti dall'art.5 (vedi punto 1.B)
- definizione del sito e dei suoi proprietari
- rapporto preliminare di sicurezza (parte sito)
- progetto preliminare dell'impianto, specificandone la potenza
- perimetro dell'impianto
- documentazione delle indagini effettuate sul sito
- le verifiche del rapporto di cui all'art.7 (?)
- effetti ambientali
- pianificazione territoriale e tutela ambientale e paesaggistica
- elenco delle servitu da costituire sul sito
Per produrre questa documentazione, l'operatore puo' effettuare delle indagini tecniche preliminari sul sito che intende usare, previo ripristino dell'area e rimborso di eventuali danni al proprietario.

6. Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione da parte dell'operatore, l'Agenzia inizia l'istruttoria tecnica. Puo' richiedere ulteriori delucidazioni o dettagli all'operatore (ma una sola volta su ciascun tema).
In caso di esito positivo, l'Agenzia ha 90 giorni di tempo per rilasciare la Certificazione per ciascun sito e la trasmette al MiSE.

7. Il MiSE ha 15 giorni di tempo per sottoporre il sito certificato all'intesa della Regione interessata, che a sua volta deve esprimere il parere entro 60 giorni, dopo aver coinvolto il comune (o i comuni) che ospita il sito
Se entro tale termine non viene raggiunta l'intesa con la Regione, il MiSE costituisce (entro un mese) un Comitato Interistituzionale, pariteticamente costituito da un lato dai ministeri coinvolti (MiSE, Ambiente, Infrastrutture), dall'altro Regione e Comune.
Se entro i 30 giorni non viene costituito il Comitato oppure se questo non raggiunge un'intesa entro 60 giorni, allora la decisione verrà presa dal Consiglio dei Ministri, che si riunisce con il Presidente delle Regione coinvolta e delibera la scelta del sito, successivamente ufficializzata da Decreto del Presidente della Repubblica.
La scelta del sito, effettuata in questo modo, ha valore anche in deroga al Piano energetico Regionale (e la Regione lo deve ratificare entro 12 mesi).
L'elenco dei siti in questo modo individuati viene trasmesso alla Conferenza Unificata Stato Regioni, che si deve esprimere con parere positivo entro 60 giorni. Se non lo fa, il Consiglio dei Ministri delibera in sua vece, motivando la sua scelta.
Acquisita l'intesa (eventualmente in modo forzato), il MiSE adotta l'elenco dei siti (entro 30 giorni) con apposito decreto, pubblicato in G.U. e sul sito web del Ministero. In questo modo, ogni sito diventa "di interesse strategico nazionale", con tutte le conseguenze del caso. L'accesso e le operazioni sul sito, a questo punto, sono consentite solo all'operatore proponente.

8. Dopo aver ottenuto la Certificazione del sito (con la pubblicazione in G.U.), l'operatore puo' iniziare le opere preliminari sul sito (rif.Art.12), tipo caratterizzazioni ambientali, demolizioni eventuali, costruzione del cantiere, scavi preliminari, ecc. Naturalmente, se il sito non è già nella disponibilità dell'operatore, questi puo' iniziare le pratiche per l'esproprio, a spese proprie. Se per qualsiasi motivo l'impianto non giunge a completamento, l'operatore è tenuto a ripristinare il sito nel ssuo stato iniziale, con il completo indennizzo del proprietario iniziale.

9. Entro 24 mesi dalla pubblicazione sulla G.U. dell'elenco dei siti, ciascun operatore autorizzato presenta istanza al MiSE per ottenere l'Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto (rif.Art.13). Questa istanza, che deve essere presentata anche al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali ed alla Regione coinvolta, deve contenere:
- dimostrazione di solidità finanziaria, compresi idonei strumenti di copertura (vedi punto 1.B - rif.Art.5)
- progetto definitivo dell'impianto
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- studio di massima del decommissioning
Il MiSE trasmette la richiesta all'Agenzia. Questa, sentiti i pareri delle Amministrazioni coinvolte, emette parere vincolante entro 12 mesi, allegando le prescrizioni tecniche richieste, che saranno parte integrante dell'Autorizzazione Unica.

10. Ricevuto il parere dall'Agenzia, il MiSE ha 30 giorni di tempo per indire una Conferenza dei Servizi, di cui fanno parte Ministeri, Regione, Comuni interessati, tutte le Amministrazioni pubbliche coinvolte che non abbiano già espresso il loro parere durante l'istruttoria dell'Agenzia. Se uno di questi enti ha una posizione che non sia favorevole all'autorizzazione, gli viene lasciato "congruo" tempo per cambiare idea, poi, d'imperio, decide il Consiglio dei Ministri, con apposito Decreto.
Dopo l'emissione di tale Decreto Cd.M., il MiSE, entro 30 giorni, rilascia l'Autorizzazione Unica, che viene pubblicata in G.U. e sul web del Ministero. Tale Autorizzazione costituisce anche Licenza di esercizio dell'impianto nucleare, autorizzazione agli espropri, variante ad eventuali Piani di Gestione del Territorio dei comuni interessati e qualsiasi altro permesso richiesto per procedere con la costruzione dell'impianto.

11. Il titolare dell'Auttorizzazione Unica (Operatore) è responsabile dei controlli di sicurezza e radioprotezione (rif.Art.15), oltre che della gestione, per tutta la durata dell'impianto, dei combustibili nucleari, dei rifiuti radioattivi operazionali e deve provvedere, a proprie spese, al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti radioattivi fino al loro conferimento presso il Deposito Nazionale (rif.Art.18).

12. Il Decommissioning dell'impianto, a fine vita, è a carico della Sogin s.p.a. I relativi costi vengono coperti dal "Fondo per il Decommissioning", costituito con versamenti annuali degli operatori per tutta la durata del servizio dell'impianto. La determinazione dell'ammontare dei contributi e la gestione del Fondo sono a carico dell'AEEG (Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas) (rif.Art.20).

13. Comitato di Confronto e di Trasparenza (rif.Art.21): viene costituito in tutte le Regioni che ospitano un impianto oppure il Deposito Nazionale ed ha lo scopo di informare la popolazione su tutte le operazioni svolte inerenti la gestione dell'impianto. Ogni cittadino puo' rivolgersi al Comitato per avere informazioni di ogni genere relative all'impianto. E' costituito da: Presidente della Regione, Presidente della/e Provincia/e, Sindaco del comune interessato e dei comuni limitrofi, dal Prefetto della Provincia, da rappresentanti dei ministeri coinvolti, da rappresentanti di ISPRA, ARPA, Agenzia, Operatore, da un rappresentante dell'associazione Ambientalista piu' rilevante della zona, un rappresentante degli imprenditori, del sindacato piu' rappresentativo in zona, da eventuali esperti. Dura in carica 5 anni. Tutte le spese per eventuali controlli o indagini richieste dal Comitato, sono a carico dell'Operatore dell'impianto, deducibili dal contributo dovuto al Fondo per il Decommissioning.

14. Benefici economici per Residenti e Imprese (rif.Art.22): A decorrere dall'inizio lavori e per ogni anno solare di durata effettiva degli stessi, l'operatore dovrà corrispondere: 3,000€ per ogni MW di potenza nominale (fino a 1,600MW, aumentati del 20% per la eventuale potenza eccedente i 1,600MW) cosi' distribuiti: il 10% va alla Provincia che ospita l'impianto, il 55% va al comune che ospita l'impianto, il 35% ai comuni limitrofi (fino a 25 KM dal centro del reattore) distribuito tra questi in proporzione alla superficie e agli abitanti. Tutti questi contributi andranno per il 40% all'Ente locale, il restante 60% sarà distribuito ai residenti ed alle imprese sottoforma di riduzione delle imposte dovute (TARSU, IRPEF, IRES, ICI).
All'entrata in servizio dell'impianto, questo contributo cessa e l'operatore sarà ora tenuto a corrispondere agli stessi soggetti precedenti un contributo pari a 0,4€ per MWh immesso in rete. questo contributo sarà ripartito tra gli stessi soggetti come sopra sottoforma di riduzione del costo dell'energia elettrica consumata (quindi attraverso la bolletta elettrica).
I costi che l'operatore sosterrà per questi contributi non possono essere trasferiti sul costo dell'energia elettrica immessa in rete (per non farlo ricadere nuovamente sugli utenti finali).
Se la costruzione o l'esercizio dell'impianto, per qualsisi ragione, vengono sospesi definitivamente, i contributi cessano definitivamente. Nel caso invece di interruzioni temporanee (sia dei lavori che della produzione di energia) per cause non dipendenti dall'operatore, i contributi vengono sospesi temporaneamente (rif.Art.23).

15. Il Deposito Nazionale - to be continued - art.24 e succ.

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