giovedì 1 luglio 2010

La Costituzione: ARTICOLO 16: libertà di movimento

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.


Un altro articolo che non gode della notorietà di altri, non viene mai citato nelle cronache o nelle proteste contro gli abusi dei vari poteri costituiti. Un articolo che ancora una volta enuncia un principio sacrosanto, e per questo forse, ovvio: ogni cittadino deve essere libero di muoversi e di recarsi dove meglio crede, sia all'interno che verso l'esterno del Paese.
Ma non dimentichiamo che la Costituzione fu scritta pochissimi anni dopo la fine di un regime che faceva del confino, dell'esilio, proprio per "ragioni politiche", un'arma fondamentale. 
Naturale quindi che i Padri Costituenti abbiano voluto includere un principio che costituisce il presupposto perchè tutte le altre libertà, contemplate dalla carta costituzionale, possano esprimersi.
Oggi provvedimenti quali il "soggiorno coatto", l'obbligo a soggiornare in un luogo a grande distanza dall'abituale residenza per "prevenire" alcuni particolari reati,  non mi pare vengano piu' utilizzati, visto anche il risultato ottenuto di "propagare" i reati che si volevano evitare anche in zone che ne erano esenti (si pensi solo "all'esportazione" dei presunti mafiosi in regioni e città del nord). Le pratiche di prevenzione, oggi, sono piu' indirizzate ad "allontanare" la disponibilità di beni che potrebbero essere oggetto o motivo per il compimento di un reato (in pratica, la confisca), piuttosto che allontanare le persone che tali reati potrebbero compiere.

Nessun commento: