lunedì 31 maggio 2010

La Costituzione: ARTICOLO 15 - Libertà e segretezza della comunicazione personale

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.


Ad una prima lettura, viene quasi da chiedersi se questo articolo non sia inutile o quanto meno obsoleto. Si parla di "corrispondenza", di scambio di posta, qualcosa che forse non è piu' applicabile ai giorni nostri. E' ovvio che, come per altro asserisce lo stesso articolo, il principio vada esteso ad "ogni altra forma di comunicazione" e qui dentro ci stanno le telefonate, gli SMS, le e-mail ed ogni altra forma di comunicazione moderna tra le persone.
Allora si vede come il messaggio sia sempre attuale, anzi, estremamente attuale. Proprio in questi giorni infatti si discute al Parlamento, e in tutto il Paese, di intercettazioni, di privacy, del confine tra la sfera privata e la necessità, per poter indagare e prevenire truffe e crimini, di svolgere indagini e di "spiare" le persone.

L'articolo inizia con due parole molto importanti: libertà e segretezza.
Sulla prima, è molto facile capire e condividere il principio: nessuno puo' essere limitato nella sua libertà di parlare con chi vuole e di quello che vuole, non ci sono limiti alla libertà di espressione personale nei rapporti con le altre persone. Già altri precedenti articoli della Costituzione avevano affermato questo principio (art.3 e art.13) a livello generale, con questo articolo 15 inizia l'enunciazione di tutte le possibili situazioni e contesti in cui, concretamente, questa llibertà si estrinseca, si afferma.
Ben più complesso e discutibile, è invece il secondo aspetto, la segretezza: la discussione di questi giorni sulla legge anti-intercettazioni ne mostra l'attualità. La segretezza delle comunicazioni personali è un principio ed un diritto ovvio per tutti: non solo ciò che dico deve essere protetto, ma anche a chi lo dico. Non mancano gli esempi in cui questo principio è stato violato e la legge ha correttamente sanzionato il trasgressore: dal marito che spia la moglie, ai genitori che guardano le mail dei figli, all'investigatore privato o al direttore della sicurezza di qualche società che raccoglie informazioni sulle telefonate di privati cittadini e magari le vende a chi puo' trarre vantaggio da quelle informazioni.
Ma esistono delle eccezioni, l'articolo stesso ne stabilisce l'esistenza: l'autorità giudiziaria - la Magistratura - puo' porre delle limitazioni a questi principi, secondo quanto stabilito dalla legge, con tutte le garanzie del caso. Tutti sappiamo quanto siano state utili e risolutive le intercettazioni, telefoniche o ambientali, per far venire alla luce violazioni della legge, dalle piu' banali alle piu' gravi, fino alle stragi mafiose o di terrorismo. Percio' non c'e' dubbio che, ogni qual volta ci sia la necessità di perseguire un crimine, di verificare dei fondati sospetti, di prevenire l'attuazione di azioni delittuose, le intercettazioni non possano essere impedite. Il punto importante sta nel soggetto che le ordina e le attua: l'autorità giudiziaria. A tale autorità deve essere demandato il compito di custodire, secondo quanto stabilito dall'articolo costituzionale, la segretezza delle comunicazioni personali dei cittadini indagati, soprattutto di quanto non penalmente rilevante. Su tutto il resto, invece, devono valere le stesse norme applicate nelle indagini svolte con strumenti e metodi diversi: tutte le garanzie per l'indagato, ma trasparenza su cio' che consente di rendere pubbliche le ipotesi di reato, l'avanzamento delle indagini, i risultati raggiunti, a meno che questo non comprometta lo svolgimento dell'inchiesta. Non si dimentichi, infatti, che la Giustizia è amministrata dalla Magistratura "in nome del popolo italiano", che percio' ha il pieno diritto di conoscere chi non ha rispettato la Legge e come sono andate le cose.

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