mercoledì 28 aprile 2010

La Costituzione: ARTICOLO 14 - L'inviolabilità del domicilio

Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali


Dopo l'affermazione delle libertà personale, come conseguenza diretta discende anche l'inviolabilità del domicilio di ciascuno: nessuno può entrare, ispezionare, perquisire, se non nei modi stabiliti dalla legge, "secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale".
Quindi, il domicilio è tutt'uno con la libertà personale, è la naturale estensione "topologica" delle propria libertà.
Sembra scontato, ma questo articolo sottende il principio che ciascuno disponga di un domicilio, ogni cittadino abbia a disposizione un luogo da considerare come suo domicilio. Non è un concetto da poco, visto quanto succede in molti dei nostri paesi e città: a causa di fenomeni naturali (frane e terremoti) o per il comportamento di altri (a volte anche per delibere o decisioni di qualche amministrazione pubblica).

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