martedì 23 novembre 2010

La Costituzione: ARTICOLO 17 - La Libertà di riunione

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Una serie di articoli che sembrano scontati, quasi inutili. Oggi è ovvio avere la libertà di riunirsi, dove ci pare, senza bisogno di avvisare o chiedere il permesso ad alcuno. Ma in passato, nei mesi appena precedenti la nascita di questa Costituzione, non era cosi' scontato, non si poteva fare cosi' liberamente. E in molti Paesi, anche ai nostri giorni, questa libertà è negata ai cittadini.
Credo comunque esista, almeno nel parlare comune, un equivoco importante: spesso si dice "riunione o manifestazione non autorizzata", In realtà, la Costituzione non richiede "l'autorizzazione", ma è sufficiente l'avviso. Cioè, non si deve chiedere il permesso ed attendere l'autorizzazione (come invece avveniva durante il regime fascista, quando peraltro l'autorizzazione veniva concessa solo in casi particolari), ma è sufficiente "preavvisare", cioè avvertire che si farà una riunione in luogo pubblico. Se sussisteranno poi particolari condizioni che mettono a rischio la sicurezza, l'autorità provvederà a vietare la riunione. Concretamente, il silenzio dell'autorità equivale all'autorizzazione.
Sembra una differenza da poco, ma in realtà è notevole: non è l'autorità che rilascia una concessione, bontà loro, ma è il cittadino che esercita i diritti garantiti dalla Costituzione.

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