venerdì 21 ottobre 2016

Referendum Costituzionale: 9. La semplificazione non abita più qui

Il testo originale dell’art. 70 della Costituzione così recita: «La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere». Il nuovo testo, al contrario, appare farraginoso, molto lungo, con continui rimandi ad altri articoli o a singoli commi di essi e risulta, alla fine, incomprensibile.

 Il bicameralismo perfetto non scompare! 

Il bicameralismo perfetto permane su:
– leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali;
– leggi ordinarie a tutela delle minoranze linguistiche, referendum popolari, leggi di iniziativa popolare, legislazione elettorale, legislazione relativa agli organi di Governo e alle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, leggi di autorizzazione alla ratifica dei Trattati UE, leggi sull'eleggibilità dei senatori, sull’ordinamento di Roma, sul regionalismo differenziato, sulla partecipazione delle Regioni speciali alla formazione e alla attuazione di norme UE, sulle intese internazionali delle Regioni, sul patrimonio degli enti territoriali, sui poteri sostitutivi dello Stato nei confronti degli enti territoriali, sui principi della legge elettorale delle Regioni ordinarie, sul passaggio di un Comune da una regione a un’altra.
In tutte queste materie, le leggi continuano a dover essere approvate nel medesimo testo da Camera e Senato.

 Leggi approvate dalla Camera 

Le altre leggi sono di competenza prevalente della Camera, ma per esse è sempre possibile attivare tre passaggi (anziché i due attuali).
Infatti, una volta approvate dalla Camera, le leggi vanno immediatamente trasmesse al Senato, con possibili soluzioni diverse:

  1. nella maggioranza dei casi il Senato, entro 10 giorni, su richiesta di 1/3 dei membri, può esaminare il progetto di legge e nei 30 giorni successivi proporre modifiche, su cui poi si pronuncia in via definitiva la Camera a maggioranza semplice;
  2. per i disegni di legge che il Governo propone in deroga alla ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni (attivando, cioè, la “clausola di supremazia” statale), l’esame del Senato è disposto nel termine di 10 giorni dalla data di trasmissione. In questo caso se le modifiche sono state approvate dal Senato a maggioranza assoluta, la Camera può non conformarsi ad esse solo pronunciandosi a sua volta a maggioranza assoluta (il che, però, con l’Italicum, non configura un limite reale);
  3. i disegni di legge in materia di bilancio e di rendiconto consuntivo approvati dalla Camera sono direttamente esaminati dal Senato, che può proporre modifiche entro 15 giorni dalla data della trasmissione. La Camera, poi, può accettare o meno tali proposte a maggioranza semplice;
  4. il Senato può, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera di procedere all’esame di ogni progetto di legge. La Camera si pronuncia entro 6 mesi dalla data di deliberazione del Senato.

È allora evidente la complicazione dell'iter legislativo che la riforma comporterebbe. E cosa accadrebbe se le Camere non si accordassero sul procedimento da seguire?
E se una legge dovesse avere contenuti che richiedono di essere disciplinati con procedimenti diversi (per esempio, i decreti “omnibus” o i “milleproroghe”)? E cosa accadrebbe qualora non fossero rispettati i termini temporali previsti? Saranno i Presidenti di Camera e Senato a risolvere i (prevedibilmente numerosi) casi controversi, ma manca una norma che possa dirimere incertezze e conflitti tra di loro.
Ciò che, al contrario, è certo, è l’incremento di ricorsi alla Corte costituzionale sulla divisione delle competenze tra le due Camere.

 Giudizio preventivo di costituzionalità 

Viene introdotto il giudizio preventivo di costituzionalità sulle leggi elettorali, attivabile su richiesta di 1/3 dei senatori o di 1/4 dei deputati prima della promulgazione, entro 10 giorni dall’approvazione della legge. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di 30 giorni. Se considerata incostituzionale, la legge non può essere promulgata.
La sovrapposizione tra le due forme di sindacato (in via preventiva e in via successiva) crea però incertezze. Si potrà senz’altro adire la Corte anche successivamente, anche perché, spesso, i motivi di illegittimità si presentano solo nella fase applicativa. Tuttavia, ove fosse già intervenuta una sentenza di rigetto, difficilmente la Corte opererà un cambio di rotta così radicale.


Tutti i testi pubblicati sono a cura di: Gisella Bottoli, Lorenzo Spadacini, Marco Podetta, Alessandra Cerruti, Francesca Paruzzo e Diletta Pamelin

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