La nuova ripartizione delle materie
Viene abolita la legislazione concorrente tra Stato e Regioni, così come era stata delineata dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, e molte delle materie che erano così disciplinate vengono ricondotte alla competenza esclusiva dello Stato.
In realtà, però:
– in molte materie la funzione legislativa dello Stato continuerà a concorrere con quella delle Regioni: la competenza esclusiva statale dovrà infatti limitarsi alle «disposizioni generali e comuni», formulazione di incerto significato che spetterà alla Corte costituzionale chiarire nella sua reale portata;
– in altre (ordinamento delle comunicazioni, grandi reti di trasporto, produzione e distribuzione nazionale dell’energia, coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario ecc. ) è previsto che lo Stato possa delegarne alle Regioni l’attuazione, attraverso norme di tipo regolamentare.
I limiti della riforma del 2001
Le modifiche introdotte nel 2001 avevano alimentato un difficile contenzioso tra Stato e Regioni davanti alla Corte costituzionale (soprattutto in tema di legislazione concorrente).
Molte delle questioni di competenza risolte in questi anni verranno riaperte con l’aggiornamento delle competenze e la ri-centralizzazione prevista dalla riforma.
La clausola di supremazia statale
Il depotenziamento delle autonomie territoriali è soprattutto legato alla previsione della cd. “clausola di supremazia” statale. Essa consiste nella possibilità che una legge dello Stato - su proposta del Governo, che se ne assume la responsabilità - possa intervenire in una materia che non è riservata dalla Costituzione allo Stato, derogando al normale ordine delle competenze perché lo richiede la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero dell’interesse nazionale.
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